PROGETTO – M5C2 – C - Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità
CUP: E14H22001190006
CIG: A0626321FE
DISABILITÁ (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 450.09-12-2021 Piano Operativo in data 9 dicembre 2021)
FINANZIAMENTO EU NextGeneration FONDI PNRR – MINISTERO DEL LAVORO e Comune di PONTREMOLI (MS) SOGGETTO ATTUATORE Cod. Fiscale/Partita IVA 00067470450 in CO-PROGETTAZIONE con CIRCOLO ANSPI “G: SISMONDO” di PONTREMOLI con sede in in Pontremoli (MS) Via Reisoli n. 11 Cod. Fiscale 93003410458 P.IVA 00697790459 CONVENZIONE di co-progettazione in data 3 agosto 2024
CONTRATTO DI APPALTO FRA IL CIRCOLO ANSPI “MONS. G. SISMONDO” E.T.S. DI PONTREMOLI (MS) IN CO-PROGETTAZIONE COL COMUNE DI PONTREMOLI, SOGGETTO ATTUATORE, E L’IMPRESA ARIETE SRL AFFIDATA
L’anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di Luglio in Pontremoli, fra i sigg.
Don Pietro PRATOLONGO nato a Genova il 2 aprile 1955 residente in Pontremoli Via Nicodemo Trincadini, CAP 54027, codice fiscale PRTPTR55D02D969F, domiciliato per il presente Atto presso lo Studio Commerciale Zavattaro sopraindicato, nella Sua qualità di Titolare Effettivo, Presidente e Rappresentante Legale del Circolo ANSPI “G. Sismondo” ETS iscritto al RUNTS con Decreto della Regione Toscana n. 8558 in data 30 aprile 2023, con sede Legale in Pontremoli (MS) Via Reisoli n. 11 P.IVA 00697790459, Cod. Fiscale: 93003410458 , nel prosieguo denominato “COMMITTENTE” .
E
Lisa CAMMELLI nata a Firenze il 21 ottobre 1976 residente nel Comune di Scarperia e San Piero (FI) Via di Montaccianico n. 14 codice fiscale CMMLSI76R61D612X, nella Sua qualità Di Legale Rappresentante della Impresa ARIETE srl con sede Legale in Scarperia e San Piero (FI) Via Pian della Donna n. 14/A Codice Fiscale : 03327780486 P.Iva : 03327780486 e Titolare Effettivo ai fini del presente progetto, nel prosieguo denominato “APPALTATORE”
Dato Atto che :
Pinzuti Michele nato a Pisa il 17/07/1955 e residente in Pontremoli Via G. Sismondo n. 40 PNZMHL55L17G702R, assume la qualità di Project Manager;
Santini Federico nato a Montecatini Terme (PT) il 6 aprile 1967, residente in Pontremoli (MS) Via Ricci Armani n. 12, SNTFRC67D06A561N, assume la qualità di mandatario del RTP incaricato di Progettazione e Direzione Lavori.
Il presente contratto fa seguito a Gara negoziata senza bando, con aggiudicazione mediante offerta tecnica ed economica con confronto a coppie a favore della Ditta ARIETE di Firenze, come da Verbali Commissione Giudicatrice in ATTI, e contratto stipulato in data 25 marzo 2025 nella sede dello Studio Commercialista Zavattaro-Romiti, con la partecipazione del Dr. Emmanuele Zavattaro, Titolare
Premesso che con gara pubblica mediante procedura negoziata senza bando secondo OEPV col metodo del confronto a coppie, l’apposita Commissione Giudicatrice ha aggiudicato l’appalto dei lavori di ristrutturazione sull’immobile di proprietà del Seminario di Pontremoli, appositamente vincolato, a favore dell’Impresa ARIETE srl con sede legale in Scarperia e San Piero (FI) con offerta tecnica ed economica e ribasso pari al 7,89% (settevirgolaottantanovepercento);
Che in data 25 marzo 2025 è stato stipulato il relativo contratto di appalto cui si fa rinvio con valore integrante e sostanziale e di cui le Parti, sottoscrittrici, dichiarano di avere piena e completa conoscenza, i cui lavori sono regolarmente in corso;
Richiamata la comunicazione in data 4 giugno 2025 a firma del Legale Rappresentante e Titolare Effettivo Pietro Pratolongo, indirizzata al Comune di Pontremoli, Soggetto Attuatore, depositata in ATTI che si richiama con valore integrante e sostanziale;
Attesa la volontà di affidare alla stessa Impresa ARIETE srl sopra identificata l’esecuzione dei lavori del progetto esecutivo relativo a: “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale di Pontremoli n. 46 in data 17 aprile 2025, Finanziato con Fondi PNRR – M5C2 – Investimento 1.2 (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 450.09-12-2021 Piano Operativo in data 9-12-2021) CUP E14H22001190006, come da intestazione del presente contratto;
Preso e dato atto che il progetto esecutivo così approvato ammonta ad un importo complessivo di Euro 227.545,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 9.705,82 non soggetti a ribasso;
Che l’Impresa ARIETE srl ha manifestato la propria volontà di accettare l’affidamento dei lavori di cui trattasi alla stessa percentuale di ribasso già praticata per i lavori aggiudicati, pari a 7,98% con conseguente affidamento contrattuale così determinato nel suo esatto ammontare:
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Importo soggetto a ribasso
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Euro 217.839,18
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Ribasso = 7,98%
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Euro 17.383,57
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Importo netto ribasso
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Euro 200.455, 61
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Oneri attuazione piani Sicurezza (non soggetti a ribasso)
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Euro 9.705,82
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TOTALE
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EURO 210.161,43
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Che l’intervento ricade ai sensi della Circolare MEF 22/2024 ss.mm.i.. nel Regime 2 : Mero rispetto del “do no significant harm” non arrecare un danno significativo alle condizioni ambientali esistenti”;
Considerato che ai sensi dell’art. 2.8 concernente le variazioni al progetto, il contratto di appalto può essere modificato ai sensi dell’art. 120 del D.Lgv 36/2023, senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento;
Che è volontà delle Parti dar corso all’affidamento dei lavori di realizzazione del progetto esecutivo così approvato CUP E14H22001190006;
Preso e dato atto che sono state condotte in via istruttoria le verifiche necessarie ed utili alla stipula del presente contratto sulla base dello schema condiviso;
Accertato che l’Impresa dispone di tutti i necessari requisiti per poter assumere e svolgere l’esecuzione dei lavori oggetto del progetto “percorsi di autonomia per persone con disabilità” approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Pontremoli n. 46 in data 17 aprile 2025 come da documentazione in ATTI che con la firma del presente contratto l’Impresa ATTESTA e CONFERMA e salve in ogni caso tutte le dichiarazioni che saranno all’uopo necessarie sottoscrivere in adempimento del Manuale Operativo vigente per gli Interventi finanziati nell’ambito del PNRR nonché delle esigenze di rendicontazione in sede Regis;
Il presente contratto si conforma alle disposizioni di cui alla Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1059 in data 7 luglio 2023 ed in attuazione dell’Accordo di co-gestione fra Comune di Pontremoli e Circolo ANSPI stipulato in data 3 agosto 2024, depositato in ATTI.
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO
Art. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Le Parti dichiarano ed attestano con la firma del presente accordo di essere nella piena e completa conoscenza che il progetto viene finanziato, come reso esplicito in Intestazione, con Fondi PNRR EU NextGeneration Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il relativo utilizzo viene assicurato nel rispetto del Manuale operativo ministeriale in materia nonché delle disposizioni necessarie richieste ai fini della rendicontazione, con intervento a Regime 2 di mero rispetto del DNSH e sottoscrizione delle dichiarazioni relative.
Art. 2 – CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO
Le Parti convengono che i lavori oggetto del presente contratto assumono a riferimento esplicito tutte le condizioni di cui al contratto di appalto fra il Circolo ANSPI e l’Impresa ARIETE srl stipulato in data 25 marzo 2025, di cui viene assicurato il rispetto e l’attuazione in termini integrali.
Art. 3 – CONTENUTI
Il Circolo ANSPI “Mons. G. Sismondo” Ente del Terzo Settore in conformità ed attuazione di quanto sopra, nel rispetto di tutte le condizioni richiamate e oggetto di rinvio, con valore integrante e sostanziale, AFFIDA all’Impresa Ariete srl di Scarperia e San Piero (FI) Via Pian della Donna n. 14/a sopra identificata, che ACCETTA, senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo per “residenza d’inclusione sociale Pontremoli -Consolidamento, risanamento e riuso conservativo di parte dell’ex Convento di San Francesco in Pontremoli (MS) approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Pontremoli n. 46 in data 17-04-2025 con finanziamento PNRR EU NextGeneration – M5C2 – Investimento 1.2 “percorsi di autonomia per persone con disabilità” CUP: E14H22001190006.
Art. 4 – CONDIZIONI GENERALI
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L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nell’osservanza dei principi DNSH, della quality gender nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgv. 36/2003 con attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti, e si impegna, espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, a tutti gli adempimenti previsti nella Lettera-Invito della Gara per il progetto richiamato della Stazione di Posta e relativi servizi, che, sottoscritta contestualmente, si deposita agli ATTI conservati presso il Circolo ANSPI.
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Come stabilito dall’art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 così modificato dall’art. 7 comma 1 lettera a) Legge 217 del 2010 si riportano, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: D14H22001190006
- Appalto in esecuzione dell’Accordo di co - progettazione fra il Circolo ANSPI, Ente del Terzo Settore e il Comune di Pontremoli, Soggetto Attuatore, sottoscritto in data 3 agosto 2024 e depositato in ATTI , in conformità con la Circolare Ministero del Lavoro n. 1059 in data 7 Luglio 2023 che si richiama ed a cui si fa rinvio espressamente con valore integrate e sostanziale del presente Atto.
- I Verbali di gara e il contratto di appalto stipulato fra le Parti in data 25 marzo 2025, contenenti l’offerta tecnica e quella economica, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto - di cui le Parti stesse dichiarano di averli sottoscritti e di averne piena ed incondizionata conoscenza - e depositati per essere conservati agli Atti del Circolo ANSPI.
Art. 5 CLAUSOLA SOCIALE – PARI OPPORTUNITA’ E INCLUSIONE LAVORATIVA
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L'appaltatore garantisce l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
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Le attività oggetto del presente contratto d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili).
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L'appaltatore avendo un'impresa con numero superiore a 50 dipendenti, ha regolarmente prodotto in sede di OFFERTA il Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile in copia conforme a quella prodotta nei riguardi degli Enti competenti ai sensi dell’art. 46 del D.Lgv 198 del 2006.
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L’appaltatore ha inoltre depositato preliminarmente della stipula del presente contratto la documentazione che si descrive :
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Autocertificazione adempimenti in materia di sicurezza e salute D.Lgv 9 aprile 2008 n. 81 ss.mm.ii. ;
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Dichiarazione relativa all’Organico medio annuo e contratto applicato ai lavoratori dipendenti;
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Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti sospensivi o interdittivi di cui all’art. 14 e dell’Allegato XVII, comma 1 lettera I) decreto Legislativo 81/2008;
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Durc On Line in data 12 marzo 2025;
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Visura Ordinaria Società ARIETE SRL CAMERA DI Commercio di Firenze in data 8 maggio 2025;
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Dichiarazione esenzione obbligo di patente a crediti;
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Attestazione Qualificazione LL.PP. n. 56714/17/00 Cat. OG1, OG2,OG3;
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Carta Identita di Cammelli Lisa, Legale Rappresentante e Titolare Effettiva della Società ARIETE SRL, n. AY2300459 rilasciata dal Sindaco del Comune di Scarperia e San Piero in data 24 gennaio 2017;
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Dichiarazione Titolare Effettivo.
Il Circolo ANSPI ha inoltre acquisito la Certificazione ARTI Centri per l’impiego Regione Toscana Ufficio del Collocamento di Firenze in materia di rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Impegnandosi, col la stipula, a produrre ogni necessaria documentazione ulteriore richiesta ai fini dell’utilità del rapporto in atto e della rendicontazione in sede di Regis. L’appaltatore si conforma altresì alle disposizioni impartite nella Lettera-Invito per la partecipazione alla gara di cui si obbliga a dare attuazione nel presente ulteriore affidamento. Lettera-Invito che costituisce parte integrante e sostanziale anche del presente contratto, depositata in ATTI.
Art. 6 – AMMONTARE DEL CONTRATTO
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L'importo complessivo dei lavori è stabilito in Euro: 210.161,43 (duecentodieci161milavirgola43) di cui :
- € 217.839,18 per lavori veri e propri;
- € 9.705,82 per oneri (c.d. indiretti) per l'attuazione dei piani di sicurezza.
In particolare :
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L’importo contrattuale è da intendersi al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
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Il contratto è stipulato “a misura” e si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 1.4, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.
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Ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 36 del 2023, visto l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara, il Committente procede alla revisione dei prezzi qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati superiore al 5 per cento rispetto al prezzo dell'importo complessivo. L'appaltatore, in questo caso ha diritto ad un adeguamento compensativo, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.
DATI ECONOMICI
LAVORI A MISURA
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Lavorazioni
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Importi di progetto - €
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Importi di contratto (al netto del ribasso del 7,98% offerto) - €
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OPERE ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA
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9.705,82
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9.705,82
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DEMOLIZIONI
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34.874,34
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32.091,37
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COPERTURA
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28.569,27
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26.289,44
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CONSOLIDAMENTO TERRAZZA
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70.187,93
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64.586,93
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ALLESTIMENTO RESIDENZA
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84.207,64
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77.487,87
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SOMMANO (al netto IVA)
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227.545,00
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210.161,43
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Art. 7 REVISIONE PREZZI
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Il Committente da luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.
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Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.
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Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura non superiore all'80% di detta eccedenza.
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La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e resta comunque subordinata all’effettiva disponibilità del Finanziamento concesso.
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Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo, sempre in ogni caso nel rispetto dei limiti del finanziamento concesso e dello stanziamento specifico per l’esecuzione dei lavori, il Committente può utilizzare:
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nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione del medesimo Committente e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
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le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
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le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza del medesimo Committente e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
Art. 8 – CLAUSOLE GENERALI
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L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
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Costituisce parte integrante e sostanziale de presente contratto e dell’affidamento – cuo si fa espresso rinvio - l’osservanza integrale dei contenuti della Lettera-Invito di partecipazione alla Gara conclusasi con l’aggiudicazione e il contratto in data 25 marzo 2025 nonché l’applicazione del ribasso : 7,98% dell’Offerta Economica ai fini dell’aggiudicazione e del presente affidamento.
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Costituisce parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale, nonché i lavori che vengono finanziati col ribasso stesso.
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Sono estranei al contratto e non ne costituiscono riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al progetto.
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Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui all’art. 6 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dal presente contratto.
Art. 9 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE
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Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale di Ariete srl
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Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore verranno effettuati mediante bonifico bancario
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Conformemente alle previsioni di cui all’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, si indicano quali soggetti autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signori: Balestrucci Ruggero Enrico
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Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente ai seguenti codici IBAN:
INTESA SAN PAOLO IBAN: IT34Z0306902889100000006803
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IBAN: IT28J0100538100000000002522
FIDEURAM IBAN: IT35A0329601601000067574801
Tutti i pagamenti sono subordinati al preventivo accredito e disponibilità sul CC del Committente dei Fondi concessi per il finanziamento dell’opera.
Nel caso in cui si manifestino ritardi nella messa a disposizione della provvista da parte dell‘ Ente finanziatore oltre 60 giorni rispetto ai termini ordinari di pagamento di contratto, il committente provvederà con proprie risorse sino all’ammontare massimo di Euro 80.000 (ottantamila) a tacitare l’ appaltatore a titolo di anticipazione.
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L'appaltatore il quale non conduca i lavori personalmente dovrà conferire mandato con rappresentanza, per delega scritta depositata presso il Committente, a persona dotata dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, richiesti per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore resterà responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante dovrà garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto. Il Committente potrà esigere l'immediato cambiamento del rappresentante dell’appaltatore, previa comunicazione debitamente motivata.
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Qualunque eventuale variazione che venga apportata alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, dovrà essere tempestivamente notificata dall’appaltatore al Committente il quale, in caso contrario, verrà sollevato da ogni responsabilità.
Art. 10 CONSEGNA DEI LAVORI – INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE
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Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato dei luoghi verificando:
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l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
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l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.
L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.
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La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene, da parte del direttore dei lavori.
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Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all'esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.
È facoltà del Direttore dei Lavori procedere alla consegna anticipata dei lavori secondo la disciplina vigente.
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A seguito della consegna definitiva il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore sottoscrivono apposito verbale che viene trasmesso al RUP. Da tale data decorre il termine di 250 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori. In caso di consegna anticipata, il termine decorrerà dalla data di tale consegna.
Il verbale di consegna contiene:
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le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
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l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
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la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
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Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura del Committente.
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L’appaltatore si impegna ad avviare l’esecuzione dei lavori immediatamente e senza indugio a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori.
Art. 11 MANCATA CONSEGNA DEI LAVORI
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Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
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Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, il Committente può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere automaticamente il contratto ed incamerare la cauzione, senza che l’esecutore inadempiente possa opporsi.
La consegna può non avvenire per causa imputabile al Committente ed in tal caso l'esecutore può chiedere, mediante giustificata istanza, il recesso del contratto.
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Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, secondo le percentuali riportate al comma 10 dell'art. 18 correlato allegato 1.4 del D. Lgs. n. 36 del 2023.
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La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità.
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Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dal Committente.
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Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dal Committente.
Art. 12 SOSPENSIONE DEI LAVORI
Avvenuta la consegna, il Committente può sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile al Committente.
Art. 13 CONSEGNA PARZIALE
Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori.
Al riguardo, l'esecutore presenta un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione sulle aree e sugli immobili disponibili. Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di 250 giorni (duecentocinquanta) naturali e consecutivi che decorreranno dalla data della consegna definitiva. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Art. 14 PENALE PER I RITARDI
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In caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dopo eventuale sospensione non autorizzata o nel rispetto del termine contrattuale finale, l’Appaltatore sarà soggetto a penale pari a € 115,00 (centoquindici/00) per ogni giorno di ritardo, da applicarsi distintamente per ciascuna delle suddette fattispecie.
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Le penali di cui al comma precedente saranno applicate fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo, al netto degli oneri per la sicurezza.
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L’applicazione delle penali è sospesa nei casi in cui il ritardo sia imputabile al Committente o ad altre cause di forza maggiore debitamente comprovate.
Qualora il ritardo superi i 30 giorni consecutivi o 45 giorni complessivi, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa formale diffida ad adempiere.
ART. 15 ATTIVITA’ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
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Il Committente, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36 del 2023.
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Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportato da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività. Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto; l'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
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Nel dettaglio, il direttore dei lavori:
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prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
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consegna i lavori, accertata l'idoneità dei luoghi, nelle modalità previste dall'articolo Consegna dei lavori;
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provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso contrario, emette motivato rifiuto;
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impartisce gli ordini di servizio all'esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite;
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accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
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accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
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verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
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controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni);
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dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del codice, il direttore dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale);
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verifica, con l'ausilio dell'ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. Il direttore dei lavori registra le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP l'eventuale inosservanza;
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supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;
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controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l'eventuale presenza di manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
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compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige processo verbale alla presenza dell'esecutore per determinare l'eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;
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fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all'adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
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determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto in contraddittorio con l'esecutore;
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rilascia gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
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procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con l'esecutore, ed emette il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all'esecutore);
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verifica periodicamente la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del D. Lgs. n. 36 del 2023, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell'esecuzione dei lavori sino al collaudo);
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gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dal Committente e riportata nel capitolato d'appalto;
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fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all'organo di collaudo, assistendo quest'ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
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svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza - nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze;
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quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all'allegato I.9 del D. Lgs. n. 36 del 2023, il coordinatore dei flussi informativi assicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale;
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controlla la spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, compilando i documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.
ART. 16 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
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La contabilità dei lavori viene effettuata manualmente, oppure, se possibile e senza incremento di spesa, effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.
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I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso, e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:
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Il giornale dei lavori riporta per ciascun giorno:
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l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
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la qualifica e il numero degli operai impiegati;
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l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
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l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
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l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
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le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
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le relazioni indirizzate al RUP;
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i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
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le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
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le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;
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I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.
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Il registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.
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Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il SAL riporta:
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il corrispettivo maturato;
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gli acconti già corrisposti;
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l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento. Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento al Committente per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
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il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.
Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all’articolo 1.3 desunto dal computo metrico estimativo. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.
ART. 17 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI
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Il Committente da luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.
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Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.
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Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.
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La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo il Committente, salvo il rispetto delle disponibilità effettivamente esistenti costituite dal Finanziamento del Ministero specificamente destinato ai lavori, può utilizzare :
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nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione del medesimo Committente e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
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le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti o disposizione del Committente;
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le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza del medesimo Committente e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
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Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.
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Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.
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La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo il Committente, salvo il rispetto delle disponibilità effettivamente esistenti costituite dal Finanziamento del Ministero specificamente destinato ai lavori, può utilizzare:
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nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione del medesimo Committente e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
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le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti o disposizione del Committente;
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le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza del medesimo Committente e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
ART: 18 ANTICIPAZIONE – MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
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Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36 del 2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 7 giorni dall'effettivo inizio della prestazione dietro specifica richiesta approvata dal Direttore dei Lavori e verificata dal RUP.
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L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'arti. 106 del D. Lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.
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La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.
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L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni SAL. In caso di mancato accredito dei fondi da parte del Ministero del Lavoro entro tale termine, il Committente si impegna ad anticipare le somme dovute, entro un massimo di € 80.000,00, a copertura delle spettanze maturate dall’impresa. Tali anticipazioni saranno successivamente recuperate dal Committente al momento dell’erogazione ministeriale. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni senza pagamento, l’impresa ha diritto alla sospensione dei lavori previa comunicazione scritta
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Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei termini indicati al comma 1 dell’art. 1.5.2 del capitolato speciale di appalto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.
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In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.
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I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono predisposti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti dal RUP, alle condizioni sopra esplicitate, contestualmente all'adozione di ogni SAL. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento al Committente, il quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.
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Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all'esito positivo del collaudo dei lavori. Il pagamento è effettuato nel termine di 60 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
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Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 c. 2 del c.c.
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Non si applicano interessi nel caso il ritardo nei pagamenti non sia imputabile al Committente.
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Le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 82/2005.
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Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
ART. 19 REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE
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Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
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Il certificato di cui sopra assume carattere definitivo con il decorso di due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Committente. Il silenzio del Committente protrattosi per due mesi oltre il suddetto termine di due anni equivale ad approvazione.
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Salvo il disposto di cui all'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore è responsabile della difformità e dei vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché vengano denunciati dal Committente prima che il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione acquisti carattere definitivo, con il decorso di due anni dalla sua emissione.
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L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non si addivenga all'approvazione, espressa o tacita, degli atti di collaudo. Il Committente conserva, comunque, la facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Qualora i tempi del collaudo si protraggano oltre 6 mesi, salvo contenzioso, le Parti si accorderanno secondo la regola della buona fede.
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L’appaltatore non è responsabile della custodia dell’opera né dei danni eventualmente occorsi dalla data di ultimazione dei lavori o, se successiva, dalla data di consegna dell’opera al Committente o a terzi incaricati della gestione. In ogni caso, qualora l’opera venga utilizzata dal Committente prima dell’approvazione del collaudo, tale utilizzo comporta l'assunzione della responsabilità di custodia da parte dello stesso.
ART. 20 VARIAZIONI AL PROGETTO
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Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36 del 2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:
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le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
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per le modifiche previste nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta economica approvati in sede di gara;
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si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per il Committente – in questo caso il contratto può essere modificato/integrato se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
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si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte del Committente denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
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un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
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modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
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successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
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assunzione degli obblighi del contraente principale da parte del Committente nei confronti dei suoi subappaltatori.
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il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
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il valore della modifica è < 15% del valore iniziale del contratto.
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le modifiche non sono sostanziali.
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Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP, su proposta del Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'ordinamento del Committente , senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.
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Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, il Committente può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto. In tale ipotesi l’Appaltatore avrà diritto all’eventuale maggior compenso derivante da detta variazione.
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Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.
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Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
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desumendoli dai prezzari di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
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ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dal Committente, su proposta del RUP.
Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Committente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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Il Committente risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:
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modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del D. Lgs. n. 36 del 2023;
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modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
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la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
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la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
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ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
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violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
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decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
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provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione;
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inosservanza dei contenuti della Lettera – Invito di partecipazione alla gara.
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Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:
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invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
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formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Committente su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.
Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 7 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
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In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.
Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, il Committente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 2.2 del presente contratto.
A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:
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al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) b) c) e d).
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al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
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degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
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e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - quando il Committente non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).
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Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dal Committente; in caso di mancato rispetto del termine, il Committente provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, il Committente può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
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Il presente contratto si risolve di diritto, automaticamente, in danno dell’Appaltatore, qualora in sede di verifica, il Committente venga a conoscenza di inadempienze dell’Appaltatore in ordine ai requisiti di partecipazione, ai requisiti anticorruzione, ai requisiti antimafia, decadenza dal DURC, situazione debitoria accertata dall’Agenzia Entrate e in ogni altra situazione di violazione accertata delle norme sulla partecipazione dell’Appaltatore e sulla sua capacità di contrarre nella presente fattispecie. In tali casi il Committente procede ad incamerare automaticamente la cauzione prestata e dichiara risolto di diritto il presente contratto con semplice comunicazione a firma del RUP. Spettano all’Appaltatore i compensi per i lavori effettivamente eseguiti fino alla data di risoluzione salve le spese e i danni spettanti al Committente.
ART. 22 CONTROVERSIE
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'articolo 210 del D. Lgs. n. 36 del 2023, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia. Foro competente è il Tribunale di Massa.
ART. 23 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE; PREVIDENZA E ASSISTENZA
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L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
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L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.
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Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
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L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
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Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D. Lgs. 81/2008 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 12 marzo 2025 numero INAIL 48218228.
ART. 24 SICUEZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
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L'appaltatore, ha depositato presso il Committente:
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il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008;
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eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
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un piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
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Il piano di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c), costituiscono parte integrante del presente contratto d'appalto.
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L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui al comma 1, ogni qualvolta si verifichino cambiamenti delle condizioni del cantiere oppure dei processi lavorativi utilizzati.
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Le violazioni dei piani da parte dell'appaltatore, gravi o ripetute, previa la sua formale costituzione in mora, sono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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L’appaltatore informa le lavorazioni e le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio "incident and injury free".
ART. 25 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE
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In virtù del D. Lgs. 159/2011 per come modificato dal D. Lgs. 218/2012, si prende atto, salvo verifiche, che in relazione all'appaltatore non sussistono gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 575/1965. Si fa riferimento al Fascicolo ANAC contenente le certificazioni della Camera di Commercio e la certificazione tratta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia riferite all’Impresa Ariete srl Appaltatore, che si firmano contestualmente e che vengono depositate agli ATTI del presente Atto unitamente al DURC.
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L’appaltatore fornisce, con la firma del presente contratto, attestazione di non essere sottoposto alle sanzioni dell'interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né dell’interruzione dell’attività, anche temporanea, in base alle previsioni di cui agli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 231/2001.
ART. 26 RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI CD “DO NO SIGNIFICANT HARM” DNSH – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
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L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonchè del principio del contributo all’obiettivo climatico.
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Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al presente Contratto specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.
ART. 27 RISPETTO DEI PRINCIPI SULLE PARI OPPORTUNITA’ E QUALITY GENDER
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Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR. Anche per la violazione del predetto obbligo si applicano le penali previste dal presente contratto e/o la risoluzione del contratto ove ne ricorrano le condizioni.
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Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.
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L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 14 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al presente contratto e/o la risoluzione del Contratto.
ART. 28 RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE
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L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 delRegolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse PNRR.
ART. 29 COMPROVA DEL CONSEGUIMENTO DI TARGET E MILESTONE
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L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.
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È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra. Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali.
ART. 30 SUBAPPALTO
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L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dal Committente.
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il Committente ha preventivamente indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:
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delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104 comma 11 de D. Lgs. 36/2023;
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dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.
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A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 36 del 2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
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L'affidatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione del Committente, purché:
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il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
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non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D. Lgs. n. 36 del 2023;
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all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
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L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36 del 2023, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice. Il Committente verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del D. Lgs. n. 36 del 2023.
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L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione del Committente, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.
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Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.
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L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
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L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003.
ART. 31 GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA
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A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36 del 2023, richiamata in premessa, per l'importo di Euro 12.649,32. Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 8 del richiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito.
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Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, il Committente è legittimato ad incamerare, senza eccezione alcuna, in tutto od in parte la cauzione di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 10 giorni dalla richiesta del RUP.
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La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'articolo 117 comma 8 del D. Lgs. n. 36 del 2023.
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È totalmente a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del D. Lgs. n. 36 del 2023.
ART. 32 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
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Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto: La Lettera - Invito di Gara, l’Offerta Tecnica e l’Offerta economica, il Progetto Esecutivo, il Capitolato speciale d'appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo, che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.
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Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati:
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il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
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tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nel Capitolato Speciale d’appalto, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
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l’elenco dei prezzi unitari;
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il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
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il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
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il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
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le polizze di garanzia di cui al Capitolato speciale d’appalto;
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Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
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il computo metrico e il computo metrico estimativo;
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le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 120 del D. Lgs. n. 36 del 2023;
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le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista» predisposta dal Committente, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.
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Fanno altresì parte del contratto le relazioni e gli elaborati presentati dall'aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 33 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
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Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:
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il D. Lgs. 36/2023;
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il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
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il D. Lgs. 81/2008, con i relativi allegati;
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il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.
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Il Manuale operativo per soggetti attuatori degli investimenti M5C2
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La Lettera -Invito di partecipazione alla Gara
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Norme sulla incompatibilità e le norme sul rispetto del principio DNSH secondo i modelli forniti dal Committente
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In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D. Lgs. 104/2010.
ART. 34 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
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Nel caso in cui vi sia discordanza tra i vari elaborati di progetto, si intende valida la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
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Nel caso vi siano norme del presente contratto o del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
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L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. 35 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
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La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, in particolare il Manuale per i soggetti attuatori degli Investimenti M5C2, la Lettera-Invito per la partecipazione alla Gara e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
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L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
ART. 36 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
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Le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti ( BOLLI e Spese di registrazione ) sono a totale carico dell’appaltatore.
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Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.
Lì 11 Luglio 2025
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IL COMMITTENTE
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L’APPALTATORE
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Pietro PRATOLONGO
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Lisa CAMMELLI
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INDICE DEL CONTRATTO
DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 OGGETTO DEL CONTRATTO
1.2 CLAUSOLA SOCIALE - PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA
1.3 AMMONTARE DEL CONTRATTO
1.3.1 DATI ECONOMICI
1.3.2 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI
1.4 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1.5 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE
RAPPORTI TRA LE PARTI
2.1 CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE
2.1.1 MANCATA CONSEGNA DEI LAVORI
2.1.2 SOSPENSIONE DEI LAVORI
2.1.3 CONSEGNA PARZIALE
2.2 PENALE PER I RITARDI - PREMIO DI ACCELERAZIONE
2.3 ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
2.4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
2.5 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI
2.6 ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
2.7 REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE
2.8 VARIAZIONI AL PROGETTO
2.9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
2.10 CONTROVERSIE
ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
3.1 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
3.2 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
3.3 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE
3.4 SUBAPPALTO
3.5 GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA
DISPOSIZIONI FINALI
4.1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
4.2 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
4.3 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
4.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
4.5 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
PONTREMOLI lì 11/07/2025
| L'AGGIUDICATARIO |
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IL COMMITTENTE |
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